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𝗤𝗨𝗜𝗭 𝗘𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝟯𝟳-𝗕𝗜𝗦: 𝗔 𝗗𝗢𝗠𝗔𝗡𝗗𝗔 𝗥𝗜𝗦𝗣𝗢𝗦𝗧𝗔, 𝗦𝗘 𝗩𝗜 𝗚𝗔𝗥𝗕A

Aggiornamento: 21 nov 2022

Bre-VE ha qualche domanda da sottoporre ai sostenitori dell’art. 37-bis che dà facoltà (facoltà, non obbligo) al Sindaco di redigere il regolamento che avrebbe il compito di limitare l’utilizzo delle proprietà residenziali nella formula della locazione breve per “…favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata nella città storica di Venezia”. In calce, giusto per chi se lo fosse perduto, il testo approvato.

𝗤𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼:

1) Come si pensa di tutelare i cittadini che hanno fatto un mutuo per la ristrutturazione del proprio immobile (che era chiuso da decenni perché i cittadini da Venezia se ne erano andati prima dell’avvento delle locazioni brevi) in previsione della rotazione dei permessi? Si pensa di stabilire periodi differenziati a seconda dell’importo totale del mutuo? O della rata da pagare alla banca?

2) Come si pensa di organizzare l’omogeneità di distribuzione delle locazioni brevi nelle aree della città? Quali saranno i criteri sui quali ci si baserà? Quali saranno i criteri di proporzionalità, trasparenza, di rotazione ma, soprattutto, di non discriminazione?

3) Come verrà valutato il valore di integrazione al reddito di quei proprietari che si dice di voler tutelare? Quali saranno i criteri per stabilire se quell’integrazione è necessaria o no? E per coloro che non hanno reddito ma vivono solo delle entrate della locazione breve, cosa si è pensato?

4) A quale tipologia di cambio di destinazione d’uso si è pensato?

5) Cosa è stato previsto per i 245 giorni all’anno in cui gli immobili legittimati a fare locazione breve entro i 120 giorni resteranno chiusi? Parliamo di quegli appartamenti che non otterranno il cambio di destinazione d’uso.

6) Quali tutele sono state prese in considerazione per i proprietari e gli stessi inquilini che dovessero incorrere nella morosità? (La Storia contemporanea ci racconta di aziende che chiudono, del lavoro ormai precario, dunque non tutti gli inquilini sono morosi per loro volontà, anzi!)

7) Quali tutele si prevedono per i dipendenti di privati o di società che lavorano grazie alle locazioni brevi e che perderanno il loro lavoro?

Quali tutele sono state previste per gli artigiani, i fornitori e per le ditte fornitrici di servizi che non avranno più lo stesso giro di affari?

9) E come si pensa di compensare il mancato introito derivate dalle imposte di soggiorno che normalmente sono versate dalle locazioni brevi nelle casse del Comune?

Grazie per le cortesi risposte che non dubitiamo ci verranno fornite

𝘛𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘈𝘳𝘵. 37-𝘣𝘪𝘴. (𝘔𝘪𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘭'𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘴𝘰 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘢 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘥𝘪 𝘝𝘦𝘯𝘦𝘻𝘪𝘢) 1. 𝘈𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘭'𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘴𝘰 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘢 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘵𝘢, 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘥𝘪 𝘵𝘶𝘵𝘦𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘮𝘰𝘯𝘪𝘰 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘰-𝘢𝘳𝘵𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘭𝘦𝘷𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘮𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘶𝘪 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘢𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘪𝘢 𝘦̀ 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘮𝘪𝘯𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 16 𝘢𝘱𝘳𝘪𝘭𝘦 1973, 𝘯. 171, 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘝𝘦𝘯𝘦𝘻𝘪𝘢 𝘱𝘶𝘰̀: 𝘢) 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘶𝘳𝘣𝘢𝘯𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘧𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘢𝘳𝘦, 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘪 𝘰𝘮𝘰𝘨𝘦𝘯𝘦𝘪, 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘰 𝘢𝘭 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘪𝘴𝘰𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘢𝘨𝘶𝘯𝘢 𝘷𝘦𝘯𝘦𝘻𝘪𝘢𝘯𝘢, 𝘪 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘪 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘦 𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘶𝘱𝘱𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘪𝘮𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪 𝘢𝘥 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘳𝘦𝘷𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭𝘭'𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 4 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰-𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 24 𝘢𝘱𝘳𝘪𝘭𝘦 2017, 𝘯. 50, 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘦𝘳𝘵𝘪𝘵𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘰𝘥𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 21 𝘨𝘪𝘶𝘨𝘯𝘰 2017, 𝘯. 96. 𝘓𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘷𝘪𝘥𝘶𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘪𝘱𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘳𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘢̀, 𝘵𝘳𝘢𝘴𝘱𝘢𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘳𝘰𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘶𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘥𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘰𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘣𝘳𝘦𝘷𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘪𝘮𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘦; 𝘣) 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘳𝘦, 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘧𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘳𝘪, 𝘤𝘩𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘷𝘰𝘭𝘨𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘢) 𝘱𝘦𝘳 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 120 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘪, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘤𝘶𝘵𝘪𝘷𝘪, 𝘥𝘪 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘴𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦, 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘮𝘶𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥'𝘶𝘴𝘰 𝘦 𝘤𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘧𝘶𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘪𝘮𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘦. 2. 𝘐𝘭 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢 1 𝘦̀ 𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘥𝘪𝘤𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭'𝘢𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘱𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘥 𝘦̀ 𝘢𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘷𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘪𝘯 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢. 𝘍𝘪𝘳𝘮𝘢𝘵𝘢𝘳𝘪: 𝘗𝘦𝘭𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘪 𝘕𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢, 𝘉𝘳𝘢𝘨𝘢 𝘊𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢, 𝘉𝘶𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘜𝘮𝘣𝘦𝘳𝘵𝘰, 𝘊𝘪𝘢𝘨𝘢̀ 𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘦𝘺𝘭𝘢, 𝘔𝘰𝘳𝘢𝘴𝘴𝘶𝘵 𝘙𝘰𝘣𝘦𝘳𝘵𝘰, 𝘔𝘰𝘳𝘨𝘰𝘯𝘪 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘰, 𝘗𝘦𝘻𝘻𝘰𝘱𝘢𝘯𝘦 𝘚𝘵𝘦𝘧𝘢𝘯𝘪𝘢, 𝘙𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘈𝘭𝘦𝘴𝘴𝘪𝘢

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